Mercoledì, 9/10/2024 | : : UTC+0
Consorzio Parco Alto Milanese
Consorzio Parco Alto Milanese

Regolamento per la fruizione del Parco Alto Milanese

Approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n°7 del 12 dicembre 2009 Modificato con Deliberazione di Assemblea Consortile  n. 5 del 29 marzo 2018

INTRODUZIONE

Il presente regolamento è lo strumento attuativo delle previsioni di leggi regionali in materia di protezione del patrimonio vegetale ed animale presente entro i confini del Parco in considerazione dei compiti e degli obiettivi imposti dallo Statuto consortile ed è finalizzato a regolamentare l’ utilizzo delle aree e delle strutture presenti sul territorio ad uso educativo e ricreativo compatibilmente con le finalità di tutela ambientale degli elementi naturali.

RISPETTO DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE

Art. 1: Il comportamento del pubblico nell’area del Parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l’ambiente, per cui è fatto divieto di:

  • danneggiare la vegetazione, raccogliere i fiori e le piante, salire sugli alberi, appendervi o affiggerci qualsiasi cosa, danneggiarli in qualsiasi modo ed asportarli.
  • fare rumore anche con apparecchiature elettroniche e in qualsiasi altro modo che arrechino disturbo alla quiete e alla tranquillità di coloro che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il Parco.
  • abbandonare rifiuti di ogni generi lungo strade, sentieri e nell’intero territorio del Parco.
  • passare o sostare nei campi e nei boschi fuori dai sentieri segnalati.
  • accendere fuochi in ogni zona del parco;

 

Art. 2: E’ fatto assoluto divieto di esercitare l’attività venatoria con armi (art. 43 L.R. 26/93 e successive modifiche).

A seguito di  appositi accordi con il Parco e con le Province del territorio del Parco si potranno prevedere attività di carattere venatorio comunque sempre senza sparo.

 

Art. 3: E’ vietato nel Parco il transito di automezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alla attività agricola e forestale e per i residenti aventi diritto ed è vietato parcheggiare fuori dalle aree appositamente segnalate.

Per l’accesso alle aree di proprietà, fatto salvo quanto sopra previsto, il Parco rilascerà su apposita richiesta motivata una autorizzazione temporanea con indicato il percorso e la validità temporale del permesso.

 

Art. 4: Non è consentito utilizzare impropriamente e/o danneggiare le strutture mobili ed immobili presenti nel territorio del Parco.

 

Art. 5: E’ vietata l’occupazione anche temporanea di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi e tende da campeggio senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione del Parco;

 

Art. 6: E’ vietato svolgere attività commerciale anche ambulante senza autorizzazione del Parco fatta salva la necessità di acquisire, a cura e sotto la responsabilità del richiedente, tutti i pareri  e i nullaosta imposti dalla legislazione vigente in materia.

 

Art. 7: E’ vietato abbandonare rifiuti e/o gettare oggetti o rifiuti fuori dai contenitori allo scopo disposti.

Allo scopo il Parco invita i fruitori, per quanto possibile, a riportare a casa quanto prodotto usufruendo del servizio a domicilio per lo smaltimento dei rifiuti in quanto diventa difficile garantire sempre una sufficiente capacità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area protetta.

 

REGOLE  DI  FRUIZIONE AREA PINETINA

Art. 8: Il Parco ha attrezzato un ‘area di circa 10 ettari denominata “Pinetina” con un punto di ristoro, detta la “Baitina”,  panchine, percorsi vita, tavoli per picnic,  aree giochi, campo bocce. Allo scopo sono stati previsti  punti di  raccolta rifiuti differenziati  per  consentire lo svolgimento di tutte quelle attività non sempre compatibili con una corretta gestione ambientale.

Pertanto in tale area è vietato:

A – La sosta nell’area dalle 22,00 alle 6,00 nel periodo invernale e dalle 23,00 alle 6,00 nel periodo estivo fatte salve le iniziative formalmente autorizzate dal Parco.

Nei suddetti periodi è consentito soltanto il transito a piedi o in bicicletta.

B – Accendere fuochi in ogni zona della Pinetina e in tutto il Parco; Sono vietati tutti i tipi di barbecue;

C – Causare rumori molesti e/o tenere comportamenti scorretti che possano recare disturbo agli altri fruitori;

D- Analogamente a quanto previsto nella restante parte del territorio del Parco è vietato svolgere attività commerciale anche ambulante senza autorizzazione del Parco fatta salva, comunque, la necessità di acquisire, a cura e sotto la responsabilità del richiedente, tutti i pareri e i nullaosta imposti dalla legislazione vigente in materia.

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI O A CARATTERE RICREATIVO.

Art. 9: Il Parco può autorizzare l’utilizzo delle aree per lo svolgimento di iniziative a carattere sportivo, culturale e ricreativo.

Gli organizzatori, in modo di consentire le valutazioni necessarie, dovranno inoltrare all’Amministrazione del Parco una richiesta almeno 30 giorni prima della manifestazione indicando:

Generalità del responsabile e programma della manifestazione;

Numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);

Area nella quale si intende svolgere le attività previste e nel caso di accesso con mezzi motorizzati vanno indicati il numero presunto dei mezzi e le aree a parcheggio che verranno utilizzate;

Impegno a presentare, su richiesta motivata, una cauzione in contanti o fideiussione a garanzia del risarcimento di eventuali danni o lavori di pulizia, il cui ammontare viene fissato di volta in volta dall’Amministrazione del Parco;

Impegno a presentare ogni altra documentazione richiesta dall’Amministrazione del Parco.

Sono esonerati dalla presentazione della cauzione gli Enti aderenti al Consorzio Parco Alto Milanese.

Il Parco emetterà almeno entro 10 giorni prima della manifestazione l’autorizzazione che può contenere prescrizioni o vincoli che se non rispettati renderanno nullo il provvedimento.

In determinati casi può essere previsto il  pagamento di una quota a fronte delle spese vive che il Parco dovrà o ha dovuto affrontare legate alla manifestazione stessa.

In  caso di diniego  della autorizzazione il Parco emetterà, sempre almeno 10 giorni prima della manifestazione, un provvedimento motivato dove saranno evidenziate le incompatibilità  rilevate.

Per le manifestazioni assentite, anche se la partecipazione alle stesse è limitata agli invitati degli organizzatori, non potrà essere preclusa la frequentazione dell’area interessata a meno che non sia espressamente indicato nella autorizzazione.

Al termine delle manifestazioni lo spazio concesso in uso dovrà essere restituito nello stato ricevuto al momento della consegna.

Le autorizzazioni concesse dovranno essere tenute a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli delle autorità e da parte dei funzionari allo scopo demandati.

 

SANZIONI

Art. 10: Il rispetto delle norme del presente regolamento è affidato al senso civico degli utenti.

Ogni infrazione, che potrà essere accertata dal personale del Parco abilitato, dalle Guardie Ecologiche Volontarie e da altre autorità competenti, potrà essere sanzionata col pagamento di una somma secondo le previsioni dell’art. 61 nella L.R. n. 31 del 5.12.2008 e s.m.i. e di quant’altro previsto dalla normativa nazionale (rif. D.Lgs  152/2006 e s.m.i.)

Principali sanzioni applicabili:

Sanzioni rif. ex art. 61 L.R. n. 31/2008 e s.m.i.:

  • Divieto di transitare con veicoli motorizzati: Sanzione a partire da € 105,57;
  • Divieto ad accendere fuochi: Sanzione a partire da € 105,57;
  • Divieto di danneggiare la vegetazione: Sanzione in base al gruppo botanico;
  • E’ vietato abbandonare qualsiasi rifiuto: Sanzione a partire da € 300,00 rif. ex art. 255 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

I verbali di accertamento delle infrazioni di cui al precedente comma verranno trasmessi dagli agenti accertatori alla Amministrazione  competente.

Il pagamento della sanzione non esclude l’azione civile per il risarcimento di eventuali danni né quella penale nei casi in cui l’infrazione costituisca reato.

NORME FINALI

Art. 11: Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge in materia.